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Tribunali Emilia-Romagna > tutela cautelare
Data: 19/12/2006
Giudice: Vicini
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento:
Parti: Pasqualina G. / Bormioli Luigi SpA
TRIBUNALE DI FORLì - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – ORDINE DI REINTEGRAZIONE – DIRITTO ALLA RIPRESA DELLE STESSE MANSIONI E NELLA STESSA SEDE PRECEDENTI IL LICENZIAMENTO


TRIBUNALE DI FORLÌ del 19 dicembre 2006 (Ord. Collegio) (Rel. Vicini) Lidia L. / S. O.

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – ORDINE DI REINTEGRAZIONE – DIRITTO ALLA RIPRESA DELLE STESSE MANSIONI E NELLA STESSA SEDE PRECEDENTI IL LICENZIAMENTO

Art. 18 legge n. 300/1970

Art. 700 cod. proc. civ.

Art. 669 duodecies cod. proc. civ.

Una lavoratrice che prima del licenziamento svolgeva la funzione di responsabile S. O. presso la sede centrale della sua società, ottenuto dal Tribunale di Forlì (con ordinanza collegiale) un ordine di reintegrazione, veniva in realtà temporaneamente adibita all’Outlet di un'altra cittadina e poi in via definitiva all’Outlet di un’ulteriore cittadina. Il Tribunale di Forlì, ritenuto che il dipendente reintegrato ha diritto ad essere ricollocato nel posto di lavoro occupato in precedenza (Cass. 42438/03) ed adibito alle abituali mansioni svolte nel posto di lavoro anteriormente occupato; rilevato che “l’eventuale attribuzione del suddetto posto ad altro dipendente in sostituzione del lavoratore licenziato - che abbia impugnato l’atto di recesso - deve essere considerata provvisoria perché condizionata alla definitiva reiezione giudiziale della suddetta impugnativa; ne consegue che, sopravvenuto l’ordine di reintegrazione, il datore di lavoro, quali che siano gli impegni assunti nei confronti del sostituto, deve in via prioritaria riammettere il lavoratore licenziato nel suo originario posto di lavoro e non può allegare l’avvenuta sostituzione come esigenza organizzativa per trasferire in altra sede di lavoro il dipendente reintegrato” (Cass.n. 13727/00); ritenuto che a maggior ragione tale principio debba applicarsi in caso di reintegra applicata in sede cautelare; ordina alla datrice di lavoro la immediata rassegnazione della lavoratrice alle mansioni di responsabile S. O. già esercitate presso la sede centrale anche con eventuale sottrazione delle mansioni ai dipendenti ai quali la società afferma essere state distribuite, autorizzandola ad avvalersi, se necessario, degli ufficiali giudiziari per accedere a detta sede societaria.